1. Il processo si estingue per rinuncia scritta al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente di sezione o dal collegio con ordinanza motivata non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti interessate costituite e dai loro difensori che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.