Art. 44.
(Estinzione del processo per rinuncia scritta al ricorso).

      1. Il processo si estingue per rinuncia scritta al ricorso.
      2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente di sezione o dal collegio con ordinanza motivata non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
      3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti interessate costituite e dai loro difensori che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

 

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      4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi avvocati difensori e sono depositate nella segreteria.
      5. Il presidente della sezione o il collegio, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessarie, sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Si applica il comma 5 dell'articolo 45.